Cass. civ. 30 gennaio 2019, n. 2735
La sentenza in esame trae origine dal ricorso per cassazione presentato avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva statuito la separazione personale dei coniugi e ridotto l’assegno di mantenimento previsto a suo carico in favore della figlia.
Secondo il ricorrente non si era tenuto debitamente conto, in particolare, della volontà della figlia, ormai maggiorenne, di non frequentare più il padre.
La Suprema Corte ritiene che la circostanza della mancata frequentazione tra padre e figlia dovuta ad una decisione di quest’ultima, non interferisca, in termini economici, con il fatto che il ricorrente «non vada incontro ad alcun diretto esborso o ad alcuna cura in favore della stessa, parametri che vanno obiettivamente valutati in sede di determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento per la prole».
La Cassazione dichiara pertanto inammissibile il ricorso.