Come sappiano, nel nostro ordinamento, la regola è quella dell’affidamento condiviso e l’affidamento esclusivo ad uno dei due genitori rappresenta l’eccezione. Si ritiene infatti che l’interesse superiore da salvaguardare sia quello del minore a mantenere la bigenitorialità.
Questa regola, tuttavia, non può essere applicata laddove, l’interesse tutelato, rischi di essere compromesso. È il caso in cui uno dei due genitori abbia commesso maltrattamenti nei confronti dell’altro.
In questo caso, anche se il desiderio del figlio sarebbe quello di mantenere un rapporto paritario con entrambi i genitori, deve essere salvaguardato l’altro suo interesse che è quello al soddisfacimento delle sue esigenze educative, di istruzione, di crescita psicologica equilibrata.
Ne consegue che, in caso di grave conflittualità tra genitori, sfociata in episodi di maltrattamento ai quali abbia assistito il figlio, l’affidamento condiviso non può più ritenersi la migliore soluzione nell’interesse del minore, il quale peraltro andrà affidato, come ha stabilito la cassazione con la sentenza 18559 del settembre 2016, ad uno dei due genitori, quello che – ovviamente – non avrà commesso gli atti di maltrattamento.