L’affidamento familiare di un minore ad una coppia di persone dello stesso sesso

Lo ha deciso il Tribunale per i minorenni di Palermo con un decreto del 4 dicembre 2013.

Il giudice di merito, a seguito delle disagiate condizioni abitative della madre del minore (prossimo alla maggiore età), nonché dei comportamenti fortemente pregiudizievoli tenuti dal padre, ha deciso per l’affidamento dello stesso ad una coppia che ha mostrato sincero interesse verso il minore stesso.

Vista la complessità della storia familiare dello stesso e la piena condivisione da parte della madre di un tale progetto il giudice ha ritenuto che l’affido fosse l’unica misura di protezione adatta ad apprestare al minore la dovuta tutela.

Il problema dell’affido in questione era però quello di riuscire ad attribuire la veste giuridica dell’affido etero-familiare all’affido del minore presso una coppia che, come nel caso in questione, non era unita dal vincolo del matrimonio, e per giunta risultava essere formata da persone dello stesso sesso.

La pronuncia in questione è di fondamentale importanza perché sottolinea come il concetto di famiglia vada interpretato adeguandolo all’evoluzione sociale del tempo ed anche ai parametri normativi che l’ordinamento, nazionale e sovranazionale, ci offre.

 

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In base a tali parametri il giudice ha ritenuto pacifico che potenziali affidatari potessero anche essere due adulti non uniti in matrimonio, sempre che si apprezzi la presenza di una situazione di fatto paragonabile al contesto familiare, sotto il profilo accuditivo e di tutela del minore.

Anche la circostanza che tali adulti abbiano il medesimo sesso non può considerarsi ostativa all’affidamento etero-familiare, tenuto conto, sia dell’assenza nella normativa nazionale di una precisa disposizione al riguardo sia della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (24.6.2010, Schalk e Kopf c/ Austria), in aderenza ai dettami della Carta di Nizza, che impedisce le discriminazioni fondate sul sesso e sull’orientamento sessuale.

In definitiva, se a livello sovranazionale la nozione di famiglia ha una portata più ampia di quella unione tra due individui cui il legislatore italiano riconosce effetti giuridici e se la normativa italiana non prevede alcunché al riguardo, non c’è alcun ostacolo in linea di principio all’affidamento di un minore ad una stabile coppia costituita da persone dello stesso sesso.

Stante quindi l’accertamento dei requisiti necessari all’affido della coppia in questione il Tribunale per i minorenni ha concesso l’affido del minore prescrivendo agli stessi l’obbligo di consentire ad esso di mantenere i rapporti con i fratelli (anch’essi affidati ad altre coppie) e con la madre e di attenersi a tutte le indicazioni impartite dai Servizi Sociali.