La domanda di separazione e quella di risarcimento dei danni da infedeltà devono essere proposte autonomamente, in due distinti giudizi.
È quanto emerge da una recente pronuncia della Cassazione, che ha ribaltato una decisione della Corte d’Appello fiorentina.
Nel rito speciale per la separazione, oltre all’assegno di mantenimento era stato richiesto e ottenuto un risarcimento per il tradimento che aveva portato alla fine del matrimonio.
Secondo i giudici capitolini, il fondamento di quest’ultima domanda è solo parzialmente connesso alla prima, e pertanto merita trattazione a sè stante, in autonomo giudizio di tipo ordinario.