Diffamazione via web e risarcimento danni

Con l’avvento di internet e soprattutto dei Social Network, ci si è ritrovati di fronte ad una serie di problematiche legali nuove e difficili da affrontare per gli studi legali.

Sempre più diffusi infatti sono i casi riguardanti la diffamazione via web.

Gli strumenti di comunicazione che la rete ci mette a disposizione sono ormai alla portata di tutti, molto semplici da utilizzare e capaci di mettere in contatto tra loro un numero enorme di utenti.

Questa forza comunicativa ha sicuramente aspetti positivi, ma l’impossibilità di un controllo sulle notizie divulgate via internet consente ad un qualsiasi soggetto di compiere, atti diffamatori e lesivi più o meno gravi a privati e aziende, con una facilità prima sconosciuta.

Accanto alla diffamazione, che può dirsi integrata quando la lesione della reputazione riguarda una persona non presente si pone però anche l’ingiuria che consiste in un offesa rivolta alla persona in maniera diretta.

Ma cosa possiamo fare quando la nostra immagine personale o quella della nostra azienda viene sottoposta a diffamazione via web?

Per prima cosa bisogna sapere che la nostra reputazione è tutelata dal codice penale, in base al quale chi commette il reato di diffamazione, offendendo la reputazione altrui, è punibile con una multa ed un periodo di reclusione che può arrivare fino a un anno.

Chi sente leso il proprio onore può chiedere direttamente il risarcimento con un’azione davanti al giudice civile, senza necessità di una querela in sede penale; infatti può esserci un illecito civile che non sia anche penale, mentre un illecito penale comporta sempre anche una illiceità civile.

La persona che si ritenga lesa da condotte diffamatorie e ingiuriose può, dunque, agire anche in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

 

Hai bisogno di una consulenza legale?

Non esitare a contattarci, insieme troveremo la soluzione migliore per tutelare i tuoi diritti e quelli della tua famiglia.

 

Il più delle volte il pregiudizio derivante da un fatto di ingiuria o di diffamazione è di tipo non patrimoniale, identificabile quindi con la sofferenza interiore, detta anche danno morale, ma non è da escludere la ravvisabilità anche di un danno esistenziale e così pure, nei casi più gravi, di un danno biologico.

Molto dipenderà dalle caratteristiche della condotta, e dal mezzo di diffusione utilizzato, come pure dall’ambiente sociale di riferimento della vittima, e così via.

Se la diffamazione viene arrecata a mezzo stampa o attraverso Social network e forum online, la reclusione va dai sei mesi ai tre anni e le multa non sarà inferiore ai 516 euro.

Non basta la mera offesa dell’onore o della reputazione, ma è necessario che la diffamazione arrivi a più persone e che ci sia da parte del diffamatore la volontà di usare specifiche espressioni offensive in piena consapevolezza.

Prendiamo l’esempio concreto di un ragazzo che decide di diffamare la sua ex fidanzata via internet, utilizzando i Social network per diffondere calunnie e commenti diffamatori, causando un danno evidente all’immagine della ragazza che ha tutto il diritto di chiedere il risarcimento danni.

Casi come questo sono molto comuni purtroppo, la prima cosa da fare per fronteggiare la situazione è interpellare uno studio legale serio e competente, come lo Studio Legale Cecchini di Firenze, in grado di analizzare in maniera approfondita e dettagliata la situazione specifica.

Non si tratta di un procedimento semplice e l’azione di responsabilità civile può essere accolta dal giudice solo se sono presenti tutti i presupposti previsti dalla legge.

Infatti soltanto un’istruttoria interna scrupolosa ed approfondita potrà fondare nella vittima dell’ingiuria o della diffamazione una aspettativa fondata di esito positivo dell’azione.

Per questo motivo è necessario esaminare il caso in ogni singolo aspetto e proseguire poi con una eventuale azione risarcitoria vera e propria. Va ricordato inoltre che l’azione di risarcimento danni derivanti da diffamazione è soggetta al termine di prescrizione di cinque anni.