I beni appartenenti alla comunione legale sono tendenzialmente ripartiti in natura, proporzionalmente alla quota di diritto spettante a ciascun coniuge.
Questa regola, che segue il principio della metà dell’attivo e del passivo, non vale però in modo assoluto. Nell’approcciarsi alle operazioni di divisione, il giudice deve infatti tener conto dell’eventuale costo della separazione fisica e della conseguente diminuzione di valore derivante dalla divisione.
Può allora accadere che un singolo bene sia attribuito soltanto ad uno dei coniugi, salvo opportuno conguaglio a favore dell’altro. È il caso delle divisioni materiali dai costi non determinabili a priori, sensibilmente incidenti sulla commerciabilità del bene e di incerta ammissibilità sotto il profilo urbanistico e amministrativo.