Il Trust (letteralmente “fiducia”) è un istituto del diritto anglosassone, ormai da tempo riconosciuto anche in Italia. Con esso un soggetto affida un certo bene o un patrimonio ad un amministratore, che lo gestisce a favore di un beneficiario. I creditori dei primi due soggetti non possono aggredire quanto conferito nel trust: si parla pertanto di “segregazione patrimoniale”.
Più o meno, ma con sostanziali differenze, lo stesso scopo viene raggiunto con l’istituzione di un fondo patrimoniale. I coniugi (ma anche un soggetto terzo) possono destinare determinati beni al soddisfacimento delle necessità familiari. Non è possibile iniziare un’esecuzione forzata sul fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia, e come tali conosciuti al creditore.
Solo la famiglia unita in matrimonio può costituire un fondo patrimoniale.
Tuttavia, nulla vieta che una famiglia di fatto possa ricorrere al trust, sempre che sia perseguito un interesse meritevole di tutela, e non la mera esigenza di sottrarre ai creditori il proprio patrimonio. In altre parole, col trust devono essere perseguite quelle garanzie e tutele tipiche della solidarietà familiare.
Anche chi è sposato potrà costituire un trust che superi le limitazioni imposte dalla legge al fondo patrimoniale, quali, ad esempio, lo scioglimento dello stesso per divorzio o morte di uno dei coniugi, o l’inclusione nel fondo solo di alcune categorie di beni.