Il diritto del partner, sia esso coniuge o convivente more uxorio, affidatario o collocatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, alla casa dove la vita familiare si svolgeva è ormai un punto fermo, incontrovertibile.
Nella separazione, nel divorzio o in caso di cessazione della convivenza more uxorio, la madre o il padre affidatario o collocatario, ha diritto a rimanere nel domicilio familiare assieme ai figli anche se non ne è il proprietario, il locatario o il comodatario. La legge, la giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che il bene primario da salvaguardare sia quello dell’interesse dei minori a mantenere, dopo lo scioglimento del vincolo affettivo tra i genitori, la stabilità dell’habitat domestico.
Il problema che, semmai, si pone è quello di attribuire o meno prevalenza al diritto al domicilio familiare rispetto all’acquisto, da parte di terzi, di diritti reali o di godimento sul medesimo immobile.
In parole semplici, quale diritto dovrà prevalere laddove, sul medesimo immobile, risultino vantare diritti sia il partner affidatario o collocatario che un terzo avente causa al proprietario.
Sino ad una recente sentenza della cassazione, la regola era, tutto sommato, semplice: il diritto all’assegnazione prevale sui diritti dei terzi acquistati successivamente all’assegnazione della casa familiare, se trascritto prima di tali diritti oppure, anche se non trascritto, per il novennio.
Di recente la cassazione ha allargato il campo di tutela del genitore affidatario o collocatario stabilendo che il diritto di godimento dell’immobile adibito a casa familiare attribuito al convivente more uxorio (lo stesso è nel caso di coniuge) collocatario dei figli minori è opponibile all’avente causa dell’ex convivente proprietario dell’immobile, indipendentemente dall’anteriorità del trasferimento immobiliare rispetto al provvedimento di assegnazione, qualora il terzo acquirente sia stato a conoscenza del pregresso rapporto di stabile convivenza e del vincolo di destinazione impresso al bene in data antecedente all’alienazione (cass. 17971/15).