In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
È quanto stabilisce il comma 65 dell’art. 1 della legge 76/2016 meglio nota come Cirinnà, che ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto agli alimenti.
L’obbligo alimentare ha un contenuto ben più restrittivo rispetto a quello di mantenimento. Si può affermare che gli alimenti rappresentano lo stretto necessario per mantenere in vita il soggetto beneficiario, mentre il mantenimento si configura come quell’insieme di prestazioni che soddisfano le esigenze di vita dell’individuo, anche in relazione alla sua collocazione economico sociale.
Il comma 65 prevede poi che l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle. Infatti l’art. 433 codice civile prevede un ordine tassativo di obbligati, pertanto il convivente sarà tenuto prima dei fratelli e sorelle ma dopo i figli e genitori.
La nuova norma introduce quindi un limitato beneficio per l’ex convivente in stato di bisogno, un beneficio ben lontano da quello che spetta coniuge separato grazie all’assegno di mantenimento. Non tutti gli ex conviventi però avranno diritto agli alimenti, ma solo coloro per i quali la convivenza è cessata dopo l’entrata in vigore della legge, ossia dopo il 5 giugno 2016. Così almeno ha stabilito il tribunale di Milano con la sentenza 23 gennaio 2017.
Avv. Luigi Cecchini.