Il fulcro attorno al quale ruota tutto l’universo del diritto minorile è quello dell’interesse materiale e morale della prole.
Ogni istituto giuridico, allorché viene ad interferire con la vita morale e materiale di un bambino, deve essere interpretato alla luce del “migliore interesse” del fanciullo.
Sulla scorta di tale principio deve essere affrontato e risolto il conflitto tra i genitori relativamente ai modi e tempi di frequentazione del minore da parte del genitore non collocatario, specie quando il minore è molto piccolo.
il diritto del genitore alla genitorialità deve essere armonizzato con le esigenze di vita del minore.
Il possibile conflitto tra genitori si sviluppa, di solito, nei primi anni di vita del figlio. Spesso il padre non è il genitore cosiddetto collocatario e, altrettanto di frequente, la madre si oppone a che il padre tenga con se il figlio molto piccolo anche per il pernottamento.
La cassazione, con una sentenza risalente al 2011, aveva, per così dire, stabilito il limite sotto al quale era precluso al genitore di tenere co se il figlio durante la notte, e lo aveva fissato in 4 anni.
Questo orientamento è ormai abbandonato dalla giurisprudenza di merito. Correttamente si ritiene oramai che, in caso di conflitto tra i genitori, debba essere valutato caso per caso, alla luce del migliore interesse per il minore appunto, se per quest’ultimo sia o meno pregiudizievole allontanarsi dal suo abituale luogo di vita coincidente con la casa del genitore collocatario, seppure per brevi periodi e se questo momentaneo distacco sia di non nocumento per il bambino, ma, anzi, motivo di crescita del rapporto di genitorialità con l’altro genitore non collocatario.
Pertanto si può affermare che oggi non esistono limitazioni legate all’età del figlio riguardo ai pernottamenti presso il genitore non domiciliatario.
Avv. Luigi Cecchini.