In caso di separazione o di divorzio i coniugi si accordano per un assegno familiare, o meglio un assegno per il nucleo familiare.

Occorre, pertanto, distinguere due situazioni:

  • assegno di mantenimento a favore del coniuge: si ha nel caso in cui uno dei due coniugi non abbia redditi adeguati a consentirgli di preservare il precedente tenore di vita. Il giudice può imporre all’altro un obbligo di versare un assegno periodico, tenendo conto del reddito del coniuge.
  • assegno di mantenimento ai figli: ogni genitore è obbligato a mantenere la prole in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di separazione o divorzio dei coniugi il giudice stabilisce l’importo di un assegno di mantenimento dedicato ai figli, che tiene conto di alcuni parametri come le attuali esigenze del figlio, il suo passato tenore di vita, la situazione reddituale dei genitori.

Gli avvocati dello Studio Legale Cecchini di Firenze sono specializzati in materia di separazione e divorzio, e possono affiancarti con massima discrezione e professionalità nell’iter di richiesta degli assegni di mantenimento per te e per il tuo figlio (o i tuoi figli).

Tradire per ritorsione non causa l’addebito
Tradire per ritorsione non causa l’addebito

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà può giustificare l’addebito della separazione solo quando determini l’impossibilità di proseguire la convivenza coniugale. Viceversa, se il tradimento matura quando la comunione materiale e spirituale è già deteriorata dall’altrui infedeltà pregressa, la relazione extraconiugale può apparire “relativamente giustificata”.     È…