L’art. 337-ter c.c. individua i parametri di riferimento per determinare l’assegno di mantenimento.
Essi possono così sintetizzarsi¨: le “attuali esigenze del figlio”, il “tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”.
Le esigenze di vita della prole sono correlate, in primo luogo, all’età. Tuttavia, non possono essere limitate alle sole esigenze alimentari, comprendendo invece anche quelle necessità abitative, scolastiche, sportive, sociali, imprescindibili per il corretto sviluppo della personalità del minore.
Quanto al tenore di vita, la cassazione, ha stabilito che la quantificazione dell’assegno di mantenimento dovrà tenere conto dal tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, in modo che la crisi dei genitori e quindi la loro separazione, incida il meno possibile, in modo negativo, sui figli.
Altri parametri di cui tenere conto nello stabilire la misura dell’assegno sono: i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse patrimoniali dei genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli.
Quanto alle risorse economiche dei genitori si dovranno valutare sia i redditi che la consistenza patrimoniale rappresentata, ad esempio, dagli immobili.
Oltre al mantenimento indiretto, stabilito nella forma dell’assegno periodico, dovranno gravare su entrambi i genitori, di solito in misura paritaria, le cosiddette spese straordinarie per la cui determinazione i genitori potranno fare riferimento ai diversi protocolli dettati dai vari tribunali e questo al fine di evitare i sempre numerosi contenziosi che si verificano in questa materia.
Avv. Luigi Cecchini.