Assegno di divorzio “una tantum”? No alla reversibilità.

Il contrasto giurisprudenziale sul diritto dell’ex coniuge divorziato di percepire la pensione di reversibilità, in presenza di assegno di divorzio corrisposto non periodicamente bensì una tantum, è stato risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con una recente sentenza di questo settembre.

La giurisprudenza di legittimità aveva assunto posizioni i contrastanti sul punto.

Alcune decisioni avevano escluso il diritto alla pensione di reversibilità in presenza di assegno di divorzio una tantum, e ciò sul presupposto dell’attualità, rispetto al momento in cui matura la reversibilità, della corresponsione dell’assegno di divorzio.

 

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Altre decisioni di legittimità avevano, invece, ritenuto il diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità, anche laddove l’assegno non fosse più corrisposto perché già versato in unica soluzione.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale affermando che, in caso di decesso dell’altro (ex)coniuge, il diritto alla pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3, l. n. 898/1970, spetta sole se l’ex coniuge sopravvissuto è titolare di un assegno di divorzio

fruibile al momento della morte dell’ex coniuge, mentre non rileva la titolarità astratta del diritto all’assegno di divorzio in precedenza soddisfatto con la corresponsione di un’unica soluzione.

Pertanto, se l’assegno di divorzio è stato corrisposto “una tantum” l’ex coniuge perderà il diritto alla pensione di reversibilità, o ad una quota della stessa se concorrente con il coniuge superstite.

 

Avv. Luigi Cecchini.

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