È quanto ha stabilito la Cass. con la sentenza 15481 del 22 giugno scorso.
Come ricorderete la cassazione (sent.11504/17) aveva rivisto il proprio orientamento in tema di assegno di divorzio giungendo a sancire che il principio del c.d. tenore di vita non doveva più essere preso a parametro per affermar il diritto del coniuge divorziato all’assegno di divorzio.
Secondo la cassazione il giudice dovrà accertare se il coniuge richiedente dispone di mezzi adeguati, ai sensi dell’art. 5 legge divorzio, ma tale accertamento non dovrà riferirsi al mantenimento del tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio, ma esclusivamente alla indipendenza e autosufficienza economica del coniuge richiedente.
Il problema che si è subito posto è quello dell’applicazione di tale innovativo parametro di valutazione anche ai giudizi di revoca e/o modifica dell’obbligo di pagamento dell’assegno, ai sensi dell’art. 9 L. 898/1970.
Secondo la recentissima cassazione 15481 i principi sanciti da cass. 11504/17 si applicano anche in sede di modifica ex art. 9. In altri termini il giudice chiamato a decidere se debba essere mantenuto o meno l’assegno divorzile oppure se debba essere ridotto o aumentato, dovrà valutare la situazione del coniuge a favore del quale l’assegno fu disposto allo scopo di accertare se egli abbia diritto al mantenimento dell’assegno, così come stabilito in sede di divorzio, alla luce della sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica desunta dagli indici individuati dalla cassazione con la sentenza 11504717.
Avv. Luigi Cecchini.