Trib. Macerata 31 ottobre 2018
La giurisprudenza costante riconosce il potere del giudice di assegnare la casa familiare anche in presenza di figli maggiorenni, portatori di interessi identici a quelli dei minorenni sul punto, previa identificazione del genitore più adeguato ad avere i figli con sé per la maggior parte del tempo.
Il tribunale di Macerata arriva a conclusioni parzialmente difformi, attraverso una diversa interpretazione della normativa in materia. Il Tribunale di Macerata afferma che l’interesse a rimanere nell’habitat domestico è uno di quelli vantati dalla prole anche maggiorenne. Essendo espressione del più generale diritto alla formazione della propria personalità, è di rango costituzionale, il che consente l’eventuale compromissione di altro diritto di pari rango, spesso in gioco al momento della disgregazione della famiglia: quello di proprietà.
Pertanto:
– in caso di separazione, con figli maggiorenni, l’assegnazione della casa familiare va disposta in favore: 1) del genitore proprietario della casa familiare, ove questi intenda proseguire la coabitazione con i figli che, alla data della domanda, vivano ancora con entrambi i genitori; 2) del genitore non proprietario, se alla data della domanda i figli convivono già solo con lui, essendosi l’altro allontanato dalla casa familiare o intendendo farlo.
– in caso di divorzio, con figli maggiorenni, l’assegnazione della casa familiare va disposta in favore del genitore con il quale già hanno condiviso l’habitat domestico a seguito della separazione, poiché il “genitore con il quale convivono oltre la maggiore età” ex art. 6 l. div., è colui con il quale i figli convivevano a seguito della separazione.
È fatta salva, quale eccezione alle regole generali, l’esistenza di fatti oggettivi gravi che depongano in senso contrario (es. art. 3 comma l. 74/1987 lett. a), c), d), e), f).