Assegnazione della casa familiare in presenza di figli maggiorenni.

Trib. Macerata 31 ottobre 2018

La giurisprudenza costante riconosce il potere del giudice di assegnare la casa familiare anche in presenza di figli maggiorenni, portatori di interessi identici a quelli dei minorenni sul punto, previa identificazione del genitore più adeguato ad avere i figli con sé per la maggior parte del tempo.
Il tribunale di Macerata arriva a conclusioni parzialmente difformi, attraverso una diversa interpretazione della normativa in materia. Il Tribunale di Macerata afferma che l’interesse a rimanere nell’habitat domestico è uno di quelli vantati dalla prole anche maggiorenne. Essendo espressione del più generale diritto alla formazione della propria personalità, è di rango costituzionale, il che consente l’eventuale compromissione di altro diritto di pari rango, spesso in gioco al momento della disgregazione della famiglia: quello di proprietà.

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Pertanto:
– in caso di separazione, con figli maggiorenni, l’assegnazione della casa familiare va disposta in favore: 1) del genitore proprietario della casa familiare, ove questi intenda proseguire la coabitazione con i figli che, alla data della domanda, vivano ancora con entrambi i genitori; 2) del genitore non proprietario, se alla data della domanda i figli convivono già solo con lui, essendosi l’altro allontanato dalla casa familiare o intendendo farlo.
– in caso di divorzio, con figli maggiorenni, l’assegnazione della casa familiare va disposta in favore del genitore con il quale già hanno condiviso l’habitat domestico a seguito della separazione, poiché il “genitore con il quale convivono oltre la maggiore età” ex art. 6 l. div., è colui con il quale i figli convivevano a seguito della separazione.
È fatta salva, quale eccezione alle regole generali, l’esistenza di fatti oggettivi gravi che depongano in senso contrario (es. art. 3 comma l. 74/1987 lett. a), c), d), e), f).

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