A seguito della separazione, il coniuge assegnatario della casa coniugale subentra in tutti i diritti e i doveri riservati all’estromesso e correlati al godimento dell’abitazione stessa.
Può pertanto volturare a proprio nome le utenze domestiche a servizio dell’immobile, dovendone normalmente sostenere anche le spese. Si tratta infatti di esborsi ordinari, e come tali a carico di chi effettivamente vive e utilizza l’appartamento.
Diversamente, le spese afferenti la proprietà, quali la manutenzione straordinaria o i rifacimenti impiantistici, sono soggette ad un regime analogo a quello della locazione: esse continuano a gravare sul titolare dell’immobile, che ben può essere il coniuge estromesso.
Proprio per quest’ultime, possono frequentemente emergere disaccordi sui tempi e modalità d’esecuzione, considerato il conflitto di interessi fra l’effettivo beneficiario e il soggetto onerato dei costi.
Tuttavia, la giurisprudenza tende a riconoscere all’assegnatario della casa coniugale il diritto, con successivo rimborso, di far eseguire le riparazioni urgenti all’abitazione, cosi da preservarne la destinazione d’uso, ossia quella di ambiente integro e funzionale alla crescita dei figli.
Non sarà quindi necessario un provvedimento giudiziale per l’esecuzione di lavori urgenti. L’assegnatario, disponendo completamente dell’immobile al pari dell’inquilino, potrà direttamente farli eseguire, facendosi poi rimborsare quanto dovuto dall’altro coniuge.