Non basta essere universitario fuoricorso per essere esonerato dall’obbligo di pagare un assegno di mantenimento per il figlio.
La cassazione, con la sentenza 3 Agosto 2015 n. 16296 ha stabilito un interessante principio secondo il quale il genitore, ancorché studente universitario (nonostante la non più giovane età), è pur sempre tenuto a pagare, all’altro genitore, dal quale si sia separato, l’assegno per il contributo al mantenimento del figlio minore. Lo studente attempato e non “occupato” potrà fare ricorso all’aiuto dei genitori oppure vendere sue proprietà per far fronte all’obbligo di mantenimento.