Amministratore di sostegno? Non ne abusiamo

La provvidenziale introduzione nel nostro ordinamento della figura dell’amministratore di sostegno (art. 404 c.c.) ha consentito ad una vastissima categoria di persone deboli di ricevere, da parte di un soggetto di nomina giudiziale, una costante assistenza della gestione giornaliera dei loro interessi.

Si tratta di un istituto che ha colmato una lacuna normativa che, giocoforza, lasciava priva di adeguata tutela tutta una vasta categoria di soggetti che, a causa della loro inabilità psico-fisica, non erano sufficientemente tutelati non potendo, in tali casi, fare ricorso all’istituto della interdizione o della inabilitazione, peraltro assai macchinosi e di difficile gestione.

Tuttavia, l’efficacia dell’istituto rischia di essere messa a dura prova, anche in termini di indiscriminato afflusso tale da allungare oltremodo i tempi di intervento del giudice tutelare, per via del ricorso alla figura dell’amministratore di sostegno anche in caso in cui ciò non sarebbe consentito.

 

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Su questo punto è intervenuto, efficacemente, il tribunale di Vercelli (sentenza 16.10.2015 n. 4899) rigettando il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno ad un anziano, con difficoltà motorie, ma tuttavia pienamente consapevole degli atti da compiere, assistito da familiari, persone amiche o servizi sociali.

In tali casi, osserva il giudice tutelare di Vercelli, non si può fare ricorso alla nomina di un’amministratrice di sostegno di nomina giudiziale, ben potendo la persona “debole”, debitamente assistita, fare ricorso a figure giuridiche diverse quali la procura generale conferita a persona di sua fiducia.