Affidamento condiviso e affidamento paritario

L’affidamento condiviso dei figli minori è previsto dall’art 337-ter c.c., introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 e rappresenta, nel nostro ordinamento, la regola mentre l’eccezione è costituita dall’affidamento esclusivo ad un solo genitore.
Il fondamento giuridico dell’affidamento condiviso risiede nel diritto del minore alla bigenitorialità, ovvero ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevendo, da entrambi i genitori, cura, educazione, istruzione e assistenza morale.
Ne consegue, pertanto, che l’affidamento condiviso non è rinunciabile dai genitori in sede di separazione o di divorzio consensuale, a meno che, una tale scelta, sia motivata da serie, specifiche e concrete circostanze che rendano di pregiudizio per l’interesse del minore la scelta dell’affidamento condiviso.
il figlio minore, sebbene affidato ad entrambi i genitori, avrà un’unica residenza anagrafica che coinciderà con quella del genitore con cui il minore abiti o sia collocato prevalentemente.

 

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Recenti orientamenti giurisprudenziali (vedi una recente sentenza del tribunale di Roma), tuttavia, adottano, con sempre maggiore frequenza, una paritaria ripartizione del tempo di permanenza del minore con l’uno o con l’altro genitore. In tal caso il minore trascorrerà con il padre e la madre un eguale periodo che, di solito, sarà di una settimana con l’uno e di una settimana con l’altro genitore.
Si tratta di una scelta molto delicata, che dovrà essere assunta, o comunque vagliata in sede di omologa dal tribunale, previa audizione del minore, ove sussistano i presupposti di cui agli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies, cod. civ., in quanto si ritiene dai più che l’interesse del minore sia quello di avere un luogo preferenziale in cui stare, risultante dalla integrazione dell’ambiente domestico con le relazioni personali e le abitudini comportamentali, fermo restando il diritto di mantenere rapporti continuativi anche con l’altro genitore.

Avv. Luigi Cecchini.