Dalla riforma del 2006 (art. 155 C.c.) l’affidamento condiviso è diventato la regola (ora disciplinato dall’art.337 ter).
Il giudice deve specificatamente motivare, con riguardo all’interesse primario del minore alla bigenitorialità, il provvedimento che dispone l’affidamento monogenitoriale o esclusivo, cioè ad un solo genitore, come ipotesi del tutto residuale disciplinata dall’art. 337 quater c.c.
Vediamo alcuni casi in cui i giudici si sono discostati dalla regola rappresentata dall’affidamento condiviso ed hanno disposto, in presenza di condotte pregiudizievoli per il minore, l’affidamento monogenitoriale:
– Condotte abituali violente ed aggressive di un genitore anche nei confronti dell’altro genitore.
– Comportamenti gravemente denigratori circa la capacità educativa dell’altro genitore.
– Inadempienza grave e reiterata all’obbligo di mantenimento del figlio minore.
– Sindrome da alienazione genitoriale (P.A.S.) accertata a seguito di consulenza tecnica.
– Condotta grave e ripetuta di un genitore diretta ad ostacolare gli incontri e le frequentazioni tra la prole e l’altro genitore.
– Condotta destabilizzante per il minore.
Riguardo a quest’ultimo punto, una sentenza del tribunale di Prato, ha disposto l’affidamento di un minore al padre in forma esclusiva avendo accertato che la madre, seguace dei testimoni di Geova, aveva assunto condotte altamente destabilizzanti per il figlio di cinque anni, impeditive di una corretta socializzazione di quest’ultimo.
In considerazione, quindi, del superiore interesse del minore ad un armonico sviluppo della personalità, il tribunale pratese ha disposto l’affidamento esclusivo al padre.
Avv. Luigi Cecchini.