“affettuosa amicizia” e cessazione dell’obbligo di pagare l’assegno

Uno dei casi più frequenti di richiesta di cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di separazione o divorzio è rappresentato dalla nuova convivenza che l’ex partner, separato o divorziato, intraprende con un’altra persona.

In questi casi il soggetto obbligato, di solito il marito separato o divorziato, deve rivolgersi al giudice per ottenere una decisione che ponga termine all’obbligo di pagare l’assegno di separazione o divorzio in favore dell’ex partner. Ma la probabilità di ottenere una pronuncia positiva è direttamente proporzionale alla prova che il ricorrente darà della stabilità e intensità della nuova convivenza. In altre parole, secondo la giurisprudenza, solo una nuova, effettiva, convivenza, anche se non proprio more uxorio, potrà legittimare la richiesta di eliminazione dell’obbligo di pagare l’assegno.

 

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Si tratta, come è intuibile, di una prova difficile da dare. Fortunatamente è intervenuta di recente la cassazione sent. 6009 del marzo 2017) che ha ridisegnato il peso probatorio gravante su colui che intende chiedere la cessazione dell’obbligo di pagamento.

La cassazione, infatti, ha affermato che l’assegno va escluso ove sia dimostrato che l’ex partner ha intrapreso una coabitazione con un’altra persona, anche in mancanza di prova di una vera e propria convivenza stabile ed anche, come ha affermato la cassazione, se si tratta solo di una “affettuosa amicizia”.
Infatti, secondo i supremi giudici, il ricorrente non può essere onerato di provare il grado di intimità che intercorre tra la (nuova) coppia.

Avv. Luigi Cecchini.