Lo Studio Legale Cecchini di Firenze opera costantemente in materia di richiesta di adozione, mettendo a disposizione un servizio di assistenza specializzato.
Sono sempre più numerose le famiglie che decidono di adottare un bambino, spesso però le lungaggini burocratiche e criteri troppo restrittivi, portano a dover attendere molti anni prima di raggiungere il tanto desiderato traguardo.
Se l’adozione di un bambino può essere complicata per una famiglia, indubbiamente lo è molto di più se a richiedere l’adozione sono persone single.
Facciamo chiarezza sull’adozione in casi particolari.
In Italia per un single non è possibile richiedere l’adozione piena di un bambino, esistono però dei casi eccezionali previsti dalla l. 184/1983; in particolare:
- se esiste un rapporto di parentela o un legame affettivo stabile con un bambino orfano
- se il bambino orfano è portatore di handicap in base all’art. 3 della legge n. 104/92
- se non vi è la possibilità dell’affidamento preadottivo ex art. 22 ss. l. 184/1983.
In questi casi può venire concessa un’adozione in casi particolari che differisce dall’adozione piena: l’adottante è tenuto a mantenere l’adottato, istruirlo ed educarlo ex art. 147 del codice civile e adempiere ad ogni dovere imposto dalla legge a tutela del minore; l’adottato potrà succedere all’adottante, ma allo stesso tempo conserva anche tutti i diritti e doveri verso la famiglia di origine.
Per questo, si può parlare di adozione “non pienamente legittimante”: ad esempio, il single adottante non ha diritti di successione nei confronti del bambino adottato.
Diverso è il caso del genitore che ha tenuto il bambino in affidamento durante il matrimonio, al quale è seguita separazione dal coniuge, o decesso di quest’ultimo: in tal caso l’adozione fa acquisire al bambino lo stato di figlio legittimo.
Un caso sempre più diffuso di adozione da parte di single si verifica quando una persona non sposata adotta un bambino all’estero.
In questa speciale situazione è possibile ottenere il riconoscimento dell’adozione in casi particolari, previa dimostrazione del solido legame affettivo con il bambino.
L’adozione all’estero può quindi essere una soluzione per i single che desiderano adottare un bambino: il riconoscimento in Italia avverrà esclusivamente se vengono rispettati precisi requisiti legislativi conformi alle Convenzioni Internazionali in materia, e dettati dall’art. 36.4 l. 184/1983. In particolare il single dovrà dimostrare di aver avuto per almeno due anni la residenza nel Paese estero in cui è stata emessa la sentenza di adozione e di avervi soggiornato in maniera continuativa.
Questa stessa norma vale anche in tutte le adozioni effettuate all’estero da parte di persone sposate.
Se non si possiedono i requisiti richiesti sarà necessario seguire l’iter della legislazione italiana in materia di adozione.
Se vuoi maggiori informazioni o hai bisogno di una consulenza in materia, gli avvocati dello Studio legale Cecchini ti sapranno fornire tutte le indicazioni necessarie per procedere con una richiesta di adozione.