Cass. civ., sez. II, ord., 5 giugno 2019 n. 15267
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla seguente questione: qualora il genitore esercente la relativa responsabilità o il legale rappresentante del minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 c.c. ma non compia l’inventario, il minore acquista la qualità di erede, potendo eventualmente conseguire la limitazione della responsabilità redigendo l’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, oppure, in assenza del compimento dell’inventario resta mero chiamato, residuando in suo favore anche la facoltà di rinunziare all’eredità?
Secondo una ricostruzione, ai fini dell’acquisto della qualità di erede in capo al minore sarebbe necessario il perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva costituita dall’accettazione beneficiata seguita dall’inventario nel termine. Conseguentemente, data la ratio protettiva sottesa all’art. 471 c.c., una volta resa la dichiarazione di accettazione col beneficio d’inventario, qualora il minore non compia l’inventario entro l’anno dalla maggiore età, non diverrebbe erede puro e semplice ma resterebbe nella condizione giuridica di mero chiamato all’eredità.
Diversa è la conclusione alla quale perviene la Corte di Cassazione nell’ordinanza in esame, secondo la quale la progressione dei due elementi richiesti dalle norme – ovvero la dichiarazione di accettazione e la redazione dell’inventario – sarebbe funzionale soltanto alla limitazione della responsabilità e non già all’acquisto della qualità di erede, che costituisce una fattispecie normativa che si compie uno actu, con la dichiarazione di accettare (con il beneficio di inventario). Pertanto se il genitore rende la dichiarazione di accettazione col beneficio d’inventario di cui all’art. 471 c.c., ne deriva l’acquisto della qualità di erede in capo al minore, essendo l’inventario necessario unicamente ai fini della limitazione della responsabilità.