Abusi familiari, ordini di protezione: si alla richiesta da parte dell’amministratore di sostegno (Trib.Milano 18.03.2015)
Nel concetto di abusi familiari rientrano tutte quelle condotte che arrecano pregiudizio alla libertà e all’integrità fisica e morale del coniuge o del convivente.
Attraverso gli ordini di protezione il giudice può temporaneamente imporre la cessazione di tali abusi, perpetrati dall’uno nei confronti dell’altro, stabilendo al contempo le modalità attuative di tali tutele.
Può essere disposto l’allontanamento dell’autore degli abusi dalla casa familiare, e proibito l’avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, quali la sede di lavoro, il domicilio della famiglia d’origine o dei prossimi congiunti, i luoghi di istruzione dei figli.
È possibile ottenere un assegno per compensare le conseguenze che questi divieti procurano al nucleo familiare, con importi prelevabili direttamente dalla retribuzione dell’obbligato.
Ove occorra, è infine previsto l’intervento dei servizi sociali ed altri enti di sostegno e accoglienza, e garantita l’esecuzione di quanto ordinato anche attraverso la forza pubblica.
L’ordine di protezione deve essere richiesto al giudice dallo stesso titolare del diritto leso, altrimenti la domanda non potrà essere ammessa.
Secondo il Tribunale di Milano il figlio maggiorenne non convivente non può presentare istanza di protezione a favore della madre, oggetto di turbative e molestie da parte di terzi. Diversamente, tale possibilità sussiste per l’amministratore di sostegno, previamente autorizzato dal giudice tutelare.