Sulla G.U. n.49 del 28.2.2001 è sta stata pubblicata la legge di conversione del Decreto Legge 29.12.2000 sui mutui usurari.
Le aspre polemiche che avevano caratterizzato il periodo successivo alla emanazione del decreto 29.12.2000 n.394 sono, forse, solo sopite ma non di certo definitivamente spente. Le associazioni in difesa dei consumatori stanno preparando iniziative giudiziarie (soprattutto volte a far dichiarare l’illegittimità costituzionale della nuova legge): mentre , nella vigenza del Decreto Legge, già si è registrata una ordinanza di non manifesta incostituzionalità del Tribunale di Benevento (gennaio 2001).
Anche il sistema bancario non si è mostrato particolarmente soddisfatto, ma forse si tratta solo di un atteggiamento di “facciata” atteso che la nuova disciplina comporter” per per le banche un costo stimato in circa 5 mila miliardi per il ricalcolo degli interessi, con ciò attuando la più rosea delle previsioni che a suo tempo il Governatore Fazio aveva pronosticato. In altri termini: per in banche non sarebbe andata poi cos“ male.
Come ricorderà chi avrà la bontà di leggere il mio precedente intervento sul n. 1/2001 dell’Esperto Immobiliare il decreto legge 394/00 aveva interpretato in via autentica la c.d. legge anti usura (L.7.3.1996 n.108).
L’interpretazione si era resa necessaria in seguito alla nota sentenza della Cassazione n. 14899/00 che, nel fare applicazione della medesima legge, aveva sancito l’illegittimità del tasso di interessi, sebbene convenuto prima dell’entrata in vigore della legge, ma divenuto in seguito “usurario” per superamento del tasso soglia fissato periodicamente con decreto del Ministero del Tesoro a partire dal 1.4.1997.
La Corte Suprema aveva ritenuto che il momento consumativo del reato di usura di cui all’art. 644 c.p. (dopo la modifica introdotta proprio dalla legge 108) fosse da individuare nel pagamento degli interessi usurari non nella pattuizione (stipula del contratto), con la conseguente eventualit” di di dovere considerare usurario interessi del tutto leciti al momento della relativa convenzione.
In conseguenza delle molte polemiche sorte in seguito alla decisione della Cassazione, l’esecutivo ritenne necessario emanare il D.L 394/00 per cercare di contenere lo scossone finanziario provocato, immancabilmente, dal ricalcolo degli interessi “imposto” dalla giurisprudenza della Cassazione e, soprattutto, dalla terrificante prospettiva per le banche di dover rimborsare gli interessi Versati in pi” ris rispetto ai c.d. tassi soglia stabiliti con Decreto Ministeriale del I.4.1997 Fatte queste debite, quanto succinte, premesse va subito detto che il concetto di “interpretazione autentica” del nostro legislatore e , a dire il vero, alquanto singolare.
Infatti la legge di conversione del decreto 394 per prima cosa si premura di contraddire, pi” che che di interpretare la legge 108 del 1996. All’art. 1 si afferma che il reato d’usura (art. 644 c.p.) si consuma quando gli interessati vengono “promessi o comunque convenuti”, non quindi quando vengono pagati. Come ” di di facile intuizione si tratta di un capovolgimento di “orizzonti” e non certo di una interpretazione della precedente normativa, che configurava invece il reato in presenza della dazione o promessa di interessi usurari come configurati dalla legge stessa.
La conseguenza più appariscente del revirement del Parlamento è che analoghi comportamenti (percezione da interessi superiori al tasso soglia e quindi ritenuti “usurari”) potranno assumere diversa rilevanza penale a seconda del momento in cui gli interessi risulteranno essere stati convenuti. In altri termini gli interessi ritenuti dall’esecutivo come usurari con Decreto Ministeriale non lo saranno per chi gli avr” pat pattuiti in epoca anteriore.
Ma il restyling riguarda anche l’art.1815 c.c., profondamente modificato dalla L. 108 del 1996. Infatti se l’interesse non è ritenuto usurario non sarà più applicabile la “sanzione” della inesigibilit” (. . .”gli interessi non sono dovuti’…) prevista dall’ art. 1815 c.c. La conseguenza ” sot sotto gli occhi di tutti. Ciò che per alcuni sarà lecito, per gli altri sarà illecito e, oltre ad integrare il reato di usura, sul piano civilistico renderà inefficace la clausola relativa agli interessi e comporterà per il creditore la inesigibilità degli stessi.
Il tutto, ovviamente, di fronte a situazioni identiche, per quanto riguarda la afflittività della pattuizione relativa agli interessi, dal punto di vista della persona gravata. Nel giro di pochi anni si è dunque passati dalla valutazione soggettiva della posizione dell’usurato (approffitamento dello stato di bisogno, secondo l’art. 644 prima della legge 108/66), alla valutazione oggettiva del reato (legge 108\96), alla valutazione differenziata (legge di conversione del DL 394, secondo la quale a parità di interessi usurari la linea discriminante tra comportamento penalmente rilevante e comportamento lecito sarà data dal momento della pattuizione degli interessi).
Non c’è dubbio che la disciplina attuale tiene in scarso conto degli interessi del soggetto debole della catena e, soprattutto, mostra i limiti di una soluzione che è chiaramente di compromesso. La contraddizione emerge se si pensa che, differentemente da quanto accadeva prima dell’entrata in vigore della L.108, la valutazione di ciò che costituisce “usura” ” fat fatta oggi in via generale dal Ministero del tesoro.
Ed allora se è lo Stato a stabilire che un determinato tasso debba considerarsi “usurario” sar” fac facile, per il cittadino gravato da quel tasso, sentirsi oltre che danneggiato anche beffato in norne. .. della Legge.
Ma singolare, per non dire ridicola, è poi la motivazione, introdotta con la legge di conversione, per giustificare l’emanazione del decreto. Si afferma, infatti, che la ratio risiederebbe “nella eccezionale caduta dei tassi di interesse in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999”. Dato sicuramente indiscutibile, se non che viene da domandarsi della “eccezionale caduta”, quindi della necessit” di di porvi riparo, il Governo si sia reso conto solo… dietro sollecitazione della Corte di Cassazione ed inoltre, per quale ragione, il periodico meccanismo di adeguamento dei c.d. tassi soglia previsto dalla legge 108 del 1996 non fosse “adeguato” a correggere ed ovviare proprio alle mutazioni, in pi” o i o in meno, dei tassi di interesse secondo i dettami dei mercati.
Come è noto, in realtà, il decreto 394 fu emanato a seguito delle fortissime reazioni del sistema bancario alla sentenza della Suprema Corte e non perché l’esecutivo o il Parlamento si fossero resi conto delle contraddizioni che pure vi erano nella legge 108/96 o perché fossero pressati dalla necessità di porre rimedio alle conseguenze della eccezionale caduta dei tassi di interesse.
La legge di conversione ha sostituito integralmente il secondo comma dell’art. 1 del DL 394 e, recependo alcune critiche sollevate dopo l’emanazione del decreto legge, ha modificato il c.d. “tasso di sostituzione” riducendolo all’846 per i vecchi mutui (non superiori 150 milioni) contratti per l’acquisto della prima casa L’automatica sostituzione del tasso per i mutui non agevolati ” sta stata, invece, stabilita con riferimento al tasso medio dei bpt (gennaio 1986-ottobre 2000) maggiorato di 1,5%, con esclusione dalla maggiorazione dei consumatori intesi come persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’impresa o professione. La legge che prevede la sostituzione avrà effetto solo per il futuro (rate in scadenza dal 3.1.200 l ).Non sono previste restituzioni o conguagli per le rete scadute dal 1997 ad oggi.
E’ proprio quest’ultimo aspetto che ha scontentato le associazioni di categoria. I consumatori, infatti, pretendono la rinegoziazione, senza spese, dei mutui a condizioni attuali di mercato e soprattutto il rimborso al mutuatario delle somme versate in più rispetto ai tassi stabiliti con Decr. Del Ministero del Tesoro (dal 1.4.1997).
Come si è visto queste istanze sono state disattese in sede di conversione e la partita, anche giudiziaria, resta aperta. Per il momento il consiglio che le maggiori associazioni dei consumatori danno è quello di pagare gli interessi sulle rate dei mutui con riserva di ripetizione e dichiarandosi disponibili alla rinegoziazione.