15Cass. civ. sez. I, ord., 23 aprile 2019, n. 11170
La Cassazione ha stabilito che ove un figlio abbia dimostrato una chiara avversione ad avere con un genitore un rapporto continuativo questi, stante la natura incoercibile dei rapporti affettivi, non può essere obbligato a frequentare quel genitore.
La Suprema Corte, stabilisce che il diritto del figlio alla bigenitorialità, lo si può esercitare anche nella sua accezione negativa, vale a dire, il diritto di “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo.
Con questa pronuncia, la Suprema Corte mette così in luce come il principio della bigenitorialità sia posto, innanzitutto, a tutela di un diritto dei figli e non solo ed esclusivamente a tutela di un diritto dei genitori.
Tale decisione è stata assunta in entrambi i gradi di giudizio, confermata poi dalla Suprema Corte. In tal modo l’organo giudicante si è messo in una posizione di ascolto delle chiare manifestazioni di volontà della figlia sedicenne. E ciò anche sulla scorta di risultanze istruttorie emerse durante una consulenza tecnica d’ufficio che, evidentemente, ha tenuto a sua volta in considerazione l’espressa volontà dalla ragazza.