Affido condiviso con poteri decisionali a un solo genitore

Il Tribunale di Firenze ha disposto l’affidamento condiviso del minore attribuendo però al solo padre l’assunzione in via esclusiva delle decisioni di maggiore interesse per il minore, qualora egli, in sede di audizione, abbia confermato il comportamento pregiudizievole della madre ed abbia manifestato il desiderio di trascorrere pari tempo con ciascun genitore.

Nel caso di specie, la soluzione del Tribunale è stata quella di confermare l’affido condiviso ad entrambi i genitori, già disposto in sede di separazione, attribuendo però solo ad uno di essi in via esclusiva l’assunzione delle decisioni relative alla cura di patologie e all’attività sportiva del minore.

La decisione ha comportato una limitazione della responsabilità genitoriale della madre, sulla scorta della considerazione che permaneva fra i genitori una elevata conflittualità, nonostante gli interventi del servizio sociale e che la madre si era sempre opposta ad ogni intervento medico specialistico prescritto per il figlio, mostrando di preferire la somministrazione di trattamenti omeopatici o comunque non farmacologici.
La pronuncia si colloca nel recentissimo dibattito sull’affido condiviso del minore, nei casi di conflittualità della coppia genitoriale.

Sino al 2006, il regime generale di affido dei minori in caso di separazione dei genitori era l’affidamento esclusivo del figlio.

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La l. 54 del 2006 ha introdotto il regime dell’affido condiviso, con l’intento di attuare, al contempo, il diritto-dovere di ogni genitore di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) e il diritto della prole (art. 337 ter, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e a conservare legami e rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Il cammino cominciato con la riforma del 2006 nell’evoluzione dei rapporti genitori-figli ha trovato il suo completamento nella legge 219/2012 (“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”) e nel D.lgs. 154/2013 (“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 l. 219/2012”).

La sentenza del Tribunale di Firenze è interessante in quanto, recependo l’indirizzo del Legislatore in materia, mira alla tutela dell’interesse del minore a conservare i rapporti con entrambi i genitori in un contesto familiare caratterizzato da una significativa conflittualità fra essi.

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