Risarcimento per incidente in moto

Riccardo è un giovane di 35 anni rimasto vittima di un gravissimo sinistro stradale a seguito del quale riportò lesioni tali da comportare una invalidità totale, senza la minima autonomia anche nello svolgimento delle più semplici attività di vita quotidiana.

L’incidente si verificò in prossimità di una curva, dove, secondo il suo racconto, venne urtato da una macchina bianca, mai individuata.

In assenza di una sistemazione transattiva della vertenza, Riccardo, tramite il suo amministratore di sostegno, propose un giudizio civile risarcitorio nei confronti della Fondo di Garanzia Vittime della Strada, competente per il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistri avvenuti con veicoli rimasti sconosciuti.

L’assenza di testimoni all’incidente ha determinato il rifiuto del risarcimento da parte della Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che si costituì in giudizio opponendosi alla condanna, ritenendo di non dover risarcire il danneggiato affermando la mancanza di prova del coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto.

 

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La causa fu istruita con assunzione di prove testimoniale che però non giunsero a provare con certezza che il sinistro fu causato da un veicolo antagonista.

Ciò nonostante, il Tribunale, analizzando tutti gli elementi in suo possesso quali – oltre alle prove testimoniali – la dinamica del sinistro risultante dagli accertamenti della Polizia, pervenne ad una sentenza a favore del danneggiato, condannando il Fondo di garanzia ad un risarcimento del danno di circa 1 milione di euro.

A coronamento della ricostruzione, logica e puntuale, della dinamica, il Tribunale cita cass. SU 582/2008, che ha ritenuto possibile la prova del nesso causale tra la condotta del convenuto ed il danno anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, laddove non sia stato possibile ricostruire con esattezza la serie degli eventi che hanno prodotto il danno.

Il tribunale ha affermato, in definitiva, che tra il processo penale e quello civile vi è una differenza sostanziale avendo valore nel secondo la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non” e non la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” come nel processo penale.

Riccardo ha vinto la causa vedendosi riconosciuto un risarcimento danni per l’incidente.

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