Affidamento congiunto di figlio minore

Il sig. Giovanni, dopo quindici anni di convivenza, interruppe la propria relazione con la sig.ra Franca, dalla quale aveva avuto un figlio di dodici anni, Marco, riconosciuto da entrambi e avente lo stesso cognome del padre.

Egli si rivolgeva allo Studio per farsi assistere al fine di trovare le modalità di affidamento del minore.

In un primo momento, lo Studio iniziò a intraprendere assieme a Giovanni un dialogo con la ex convivente; a tal fine, Giovanni e la sig.ra Franca raggiunsero una bozza di accordo da far confluire in un ricorso congiunto al Tribunale Ordinario, a seguito della recente modifica che ha abolito la competenza del tribunale per i minori, sulle seguenti basi (impregiudicati gli impegni scolastici, sportivi, relazionali del bambino):

a) residenza del bambino presso la casa familiare con la madre;

b) diritto di visita per il padre secondo le due modalità: (i) una settimana, il weekend dal venerdì sera al lunedì mattina, e – nel periodo scolastico un pomeriggio, nel periodo non scolastico, un’intera giornata (il tutto compatibilmente con gli impegni del bambino); (ii) due giorni infrasettimanali, nelle settimane in cui non gli spetta il weekend;

c) diritto per il minore di trascorrere (in esclusiva) un periodo di vacanza estivo per la durata continuativa di 15 (quindici) giorni con la madre ed un analogo periodo con il padre, da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno, fatta eccezione per il mese di agosto (che passa con la madre e i nonni – fatto salvo il diritto di visita sub b), e di trascorrere un’altra “settimana corta” (martedì-venerdì) col padre;

d) diritto per il minore di trascorrere il giorno festivo di Natale e Pasqua alternativamente con l’uno o l’altro (garantendo all’altro giornata di vigilia o la cena serale), e trascorrerà metà delle vacanze con ciascun genitore;

e) il sig. Giovanni manterrà il figlio con un assegno di euro 300/mese, rivalutabile ISTAT e pagare il 50% delle spese scolastiche, mediche e per le attività culturali e/o ricreative e/o sportive oltre al 50% delle ulteriori spese straordinarie.

Quest’accordo però, pur nell’interesse del minore, trovava Franco insoddisfatto e in disaccordo in quanto non riteneva che andasse a tutelare tutte le esigenze e i legami affettivi di Marco.

 

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Perciò lo Studio, introdotto il procedimento ex art. 317-bis c.c. con il ricorso congiunto, e dopo una prima udienza e il colloquio con i servizi sociali, ha chiesto al giudice di modificare parzialmente le condizioni di esercizio della potestà genitoriale più conformi all’interesse del piccolo Marco. Egli riteneva infatti che quest’ultimo avesse manifestato contrarietà alle modalità condivise; ad esempio, egli aveva maggiori relazioni di amicizia nel Comune dove lui stesso abita; l’accordo sacrificava i rapporti parentali con i nonni e gli zii paterni; infine, Giovanni sottolineava di poter offrire una maggior disponibilità di tempo da dedicare al figlio, motivo per cui ha richiesto la domiciliazione presso di sé.

Il Tribunale ha tuttavia fissato le condizioni, nel senso indicato nel ricorso firmato congiuntamente, motivando sulla maggior vicinanza della casa materna alla scuola del bambino, e sull’assenza di mutamenti di fatto tali da far presumere diverse esigenze.

Il Tribunale per i Minori ha in questo caso dimostrato di nutrire primaria attenzione alle modalità su cui, in un primo momento, i coniugi hanno mostrato un minimo di accordo; circostanza da tenere in considerazione, al momento in cui le parti ricorrono a tale autorità.

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