Diverse sentenze di merito, sulla scorta di cass. sez. VI, 16 febbraio 2015, n. 3079, hanno riconosciuto il diritto del figlio al risarcimento del danno non patrimoniale per effetto del manato riconoscimento da parte del padre.
Si tratta di un filone giurisprudenziale affermatosi a datare dal 2004, con una storica sentenza del tribunale di Venezia.
L’illecito endofamiliare trova il suo presupposto nel mancato riconoscimento del figlio da parte del genitore e nel disinteresse materiale e morale nei suoi confronti.
Si tratta di responsabilità per fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., che ha alla sua base una condotta illecita, la lesione ingiusta di prerogative soggettive di rango costituzionale, il nesso eziologico tra condotta lesione e, infine, il danno conseguitone in capo alla vittima.
La condotta illecita si sostanzia nel disinteresse del padre, ovverossia nella violazione degli obblighi genitoriali di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, come stabilito da Cass. civ., 22 novembre 2013, n. 26205 e a Cass. civ.,10 aprile 2012, n. 5652.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha sancito, in questa materia, l’automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione.
In altri termini: la responsabilità sorge allorché vi sia consapevolezza del concepimento. Tuttavia, per consapevolezza, non si intende la certezza assoluta derivante dalla prova ematologica, ma una serie di indizi univoci, quali la consumazione di rapporti sessuali non protetti all’epoca del concepimento.
Si pone dunque il problema di ritenere sussistente la responsabilità in caso di incolpevole ignoranza dell’avvenuto concepimento.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale (c.d. aquiliana) la prova dovrà essere data da chi pretende il risarcimento, ossia dal figlio. Questi potrà ricorrere anche alle prove testimoniali che dovranno essere dirette a dimostrare che il padre biologico era pienamente consapevole della propria paternità, per avere, ad esempio, intrattenuto rapporti con il figlio per un certo tempo prima di interromperli definitivamente (così tribunale di Cagliari 25.1.2017).
Avv. Luigi Cecchini