L’art. 19 della legge 74/1987 consente di usufruire di un regime tributario agevolato per i trasferimenti immobiliari attuati o programmati in sede di separazione o divorzio.
La giurisprudenza di legittimità, sino ad epoca molto recente, tendeva a circoscrivere l’applicazione del regime tributario agevolato ai soli trasferimenti strumentali alla definizione degli obblighi nascenti dalla separazione e dal divorzio.
Recentemente, tuttavia, nell’ottica di favorire il più possibile la composizione negoziale della crisi familiare, anche la giurisprudenza di legittimità ha allargato le maglie dell’applicabilità del regime di favore consentendo di usufruire del trattamento fiscale agevolato per tutti i trasferimenti che comunque traggano la loro origine dalla separazione o dal divorzio, anche se non strettamente strumentali.
A seguito dell’entrata in vigore della legge sulla negoziazione assistita, una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche a tale forma di composizione della crisi familiare, è applicabile l’art. 19, così come sarà applicabile anche nel caso di crisi della coppia di fatto.
Riguardo alla sede in cui i trasferimenti immobiliari debbono trovare attuazione esiste invece molta incertezza. Secondo alcuni tribunali, ad esempio Genova, non sarà possibile attuare il trasferimento in sede di separazione o divorzio, occorrendo l’intervento del Notaio. Secondo altri, ad esempio Pordenone e Corte di Appello di Roma, il trasferimento della proprietà o la costituzione di altro diritto reale potranno essere disposti, con effetto reale e non solo obbligatorio, anche in sede di separazione o di divorzio ed il relativo provvedimento giudiziale dovrà essere trascritto.
Avv. Luigi Cecchini.