Si all’adozione del figlio del convivente omosessuale

L’adozione in casi particolari può aver luogo anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 7, l. n. 184/1983 (c.d. adozione piena all’interno della coppia sposata non separata) ed è disciplinata dall’art. 44 della stessa legge 184.
Il caso più frequente di adozione in casi particolari è quello previsto dall’art. 44 lett. B e cioè quella del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge.

Di fronte ai divieti di adozione – in casi particolari – all’interno di coppie non sposate ed ancor più, dello stesso sesso (l. 20 maggio 2016, n. 769), la giurisprudenza di legittimità e di merito ha intrapreso un percorso interpretativo, costituzionalmente orientato, volto a superare il divieto.
Già la cassazione con la sentenza 22 giugno 2016, n. 12962 si era pronunciata in favore dell’adozione del figlio del convivente e, a tale pronuncia, erano seguite quelle del tribunale di Roma, 30 dicembre 2015 e del 30 luglio 2014.

Da ultimo, il tribunale dei minori di Bologna (sentenza 31 agosto 2017) ha sposato la stessa linea interpretativa ed ha pronunciato l’adozione ex art. 44 lett. B del figlio, nato a seguito di procreazione assistita, da parte della convivente della madre.

 

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Il tribunale ha, infatti ritenuto, come pregiudizievole, per il minore, il mancato riconoscimento della relazione affettiva instauratasi tra il minore ed il compagno/a del proprio genitore, in quanto, in siffatta ipotesi, si verrebbe a determinare una lesione dell’identità personale del minore stesso, il quale non vedrebbe riconosciuto dallo Stato un vincolo familiare per lui fondamentale.

Ne deriva, quindi, che allorché la coppia, sia essa eterosessuale oppure omosessuale, dimostri una stabilità di relazione ed una comunione di intenti anche nei – e soprattutto – confronti del minore, con interessamento del partner all’educazione ed allo sviluppo morale e materiale di questi, potrà essere pronunciata l’adozione del minore stesso da parte del convivente del genitore naturale.

Si assiste pertanto, a livello giurisprudenziale, ad un superamento di quei limiti che la legge Cirinnà non aveva voluto superare prevedendo espressamente la possibilità dello step child adoption.

Avv. Luigi Cecchini