Abbandono del domicilio coniugale e inadempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio.

Si tratta di due diverse ipotesi di reato.

Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale l’abbandono del domicilio coniugale è penalmente rilevante tutte le volte in cui non sussiste una giusta causa che sorregga la decisione di uno dei due coniugi di andarsene da casa. Il reato sussiste anche laddove non consegua il mancato adempimento degli obblighi di assistenza familiare.
Secondo cass. pen. 11327/208 l’intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale è giusta causa per l’allontanamento. Ad esempio è stato ritenuto legittimo l’allontanamento dal domicilio coniugale dopo il deposito del ricorso per separazione.

Quanto alla violazione degli obblighi di assistenza va detto, in linea generale, che il reato sussiste ogni qualvolta il soggetto obbligato faccia mancare al minore i mezzi necessari al suo sostentamento. Il giudice penale dovrà dunque valutare il caso sia dal lato della vittima del reato, sia da quello del soggetto attivo.
Dal lato della vittima la giurisprudenza ha precisato che lo stato di bisogno non deve essere interpretato come assoluta indigenza ma, semmai, come grave ed effettiva difficoltà ad assolvere ai bisogni essenziali della vita quotidiana senza il contributo di chi deve prestare i “mezzi di sussistenza”.

Sotto l’altro aspetto, quello relativo al soggetto attivo, frequentemente la persona indagata o imputata adduce uno stato di impossibilità economica al fine di escludere il reato. Ed in effetti la giurisprudenza ha ritenuto che l’impossibilità economica dell’obbligato non colpevolmente creata può, in effetti, escludere la rilevanza penale del mancato adempimento, anche se si è affermato che lo stato di disoccupazione non coincide necessariamente con l’incapacità economica.

 

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L’art. 12-sexies l. 1° dicembre 1970, n. 898 ha introdotto una nuova fattispecie di reato formale. Secondo tale norma “al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale”.
Per effetto del richiamo fatto nell’art.art. 3 della legge. n. 54/2006 all’art. 12-sexies l. n. 898/1970, la stessa tutela penale vale per l’assegno determinato per i figli in sede di separazione.
Si tratta del reato (formale) di mancato pagamento dell’assegno di divorzio che è fattispecie autonoma rispetto alla mancata prestazione dei mezzi di sussistenza di cui all’art. 570 c.p.
La fattispecie disciplinata dall’art. 12 bis prescinde dalla dimostrazione dello stato di bisogno dell’avente diritto, trattandosi, appunto, di reato che si commette per il sol fatto di non versare l’assegno. Infatti, il rinvio all’art. 570 c.p. contenuto nell’art. 12 bis, deve intendersi fatto solo al fine di determinazione della pena, come stabilito da Cass. SU 23866/13.