La cassazione è tornata a decidere, nel mese di gennaio, su un argomento sempre attuale e molto scottante.
Il caso all’esame dei giudici riguardava un coniuge che, a seguito dell’instaurazione di una nuova famiglia, si era visto gravare di rilevanti (nuovi) impegni economici e perciò aveva chiesto al tribunale la riduzione dell’assegno di mantenimento stabilito in favore del coniuge separato.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione la domanda di riduzione doveva ritenersi fondata e quindi l’assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione in favore dell’altro coniuge, doveva essere ridotto
La sentenza (789/17) è interessante anche sotto altro profilo. La Cassazione ha infatti stabilito che l’attitudine al lavoro del coniuge, intesa come potenziale capacità di guadagno, deve essere oggetto di valutazione al fine di determinar l’assegno di separazione. La cassazione precisa però che non deve trattarsi di una potenzialità astratta, bensì deve concretizzarsi in una effettiva possibilità di svolgimento di una attività lavorativa retribuita.
Avv. Luigi Cecchini.