Una novità eclatante, per le conseguenze che potrà comportare, è passata piuttosto inosservata. La Corte Costituzionale (sentenza 286 del 21.12.2016) ha dichiarato incostituzionali le norme dell’Ordinamento dello stato civile e l’art. 262co.1 del codice civile, nella parte in cui non consentivano ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio al momento della nascita, anche il cognome materno; lo stesso per il caso di adozione.
Si tratta, per il nostro ordinamento, di una significativa rivoluzione che potrà comportare, nel prossimo futuro, un proliferare di cognomi di tipo “spagnolo”, di lunghezza chilometrica, oppure l’esistenza di fratelli con cognomi diversi. È chiaro che, la sentenza della Corte, richiede un rapido intervento legislativo che detti norme chiare, ad esempio stabilendo la scelta del nome dei figli una volta per tutte nel momento di costituzione della famiglia.
La decisione della Cote trova fondamento nel diritto al nome, tutelato, tra l’altro, dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come del resto più volte affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte CEDU).
Sul piano della nostra Costituzione, il vuoto normativo, contrastava, secondo la Corte, con il principio costituzionale di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.