La responsabilità del medico non è circoscritta solo alla diagnosi ed alla scelta terapeutica ma si estende anche ad attività preparatorie dell’atto medico nei limiti in cui esse possono rientrare nell’ambito della sfera di controllo del sanitario.
Il caso esaminato dalla cassazione (sent. 8035/16) riguardava un paziente che aveva contratto un’infezione durante un intervento chirurgico, dovuta a contaminazione ambientale della sala operatoria. Un caso, purtroppo, frequente.
La Suprema Corte, nel cassare la sentenza della Corte di appello di Roma, ha rilevato che i giudici del merito avevano contraddittoriamente escluso la responsabilità dei sanitari pur dando conto che, secondo l’istruttoria processuale, essi avevano proceduto personalmente al controllo della avvenuta corretta disinfezione degli strumenti chirurgici.
La cassazione giunge perciò alla pronuncia della seguente massima: il medico, a maggior ragione se specialista, deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, con sforzo tecnico correlato all’uso degli strumenti materiali normalmente adeguati per il tipo di attività professionale in cui rientra la prestazione dovuta.
Ne consegue, secondo la Corte, che il medico è obbligato a verificare anche l’organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento dello scopo in condizioni di normalità, adottando perciò tutte le misure necessarie per ovviare alle carenze strutturali ed organizzative.