La cassazione, con una recente sentenza del mese di giugno 2016, ha delineato i contorni del danno cosiddetto da perdita di chance. Come sappiamo, la perdita di chance, è un aspetto del risarcimento del danno che ricorre in varie tipologie di illecito extracontrattuale o contrattuale. Si spazia dalla responsabilità medica, alle lesioni da sinistro stradale, alla materia bancaria o contrattuale in generale.
La sentenza della cassazione riguarda un caso di iscrizione di ipoteca illegittima.
L’attore in giudizio si reputava danneggiato a seguito di una iscrizione ipotecaria illegittima che gli aveva impedito l’accesso ad un mutuo di 100 mila euro. Il tribunale aveva condannato il convenuto, colui che aveva proceduto alla illegittima iscrizione ipotecaria, al risarcimento del danno, liquidandolo in ragione di 100 mila euro ossia pari all’importo del mutuo negato.
In appello la pretesa risarcitoria era stata ridotta a soli 30 mila euro sul presupposto che il danneggiato non aveva dato la prova di un danno pari all’entità del finanziamento perso a causa dell’illegittima iscrizione.
La cassazione, nel ribadire il principio per il quale il giudice può procedere alla liquidazione del danno anche in via equitativa, afferma tuttavia che il risarcimento può essere ridotto in considerazione dell’attività di impresa – in quel caso non particolarmente sviluppata – svolta dal creditore danneggiato il quale, peraltro, dovrà pur sempre offrire la prova del danno da perdita di chance.