Intervento della Cassazione in materia di consenso informato

La cassazione è recentemente intervenuta in materia di consenso informato.

Con la sentenza n. 2177 del 4 febbraio scorso i giudici della Suprema Corte hanno voluto ribadire l’effettività del consenso informato. Come sappiamo ogni atto medico deve essere preceduto dall’espressione del consenso da parte del paziente che si sottopone al trattamento sanitario. Spesso, l’esperienza lo insegna, il consenso viene espresso dal paziente in modo frettoloso e non approfondito. Giuoca, in questi casi, il ruolo di subalternità che sovente assume il paziente nei confronti del medico, e che lo pone in una condizione tale da non volere o potere richiedere tutti i chiarimenti che invece potrebbero tornargli utili.

 

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La cassazione, decidendo in un caso di responsabilità medica di un oftalmologo, ha ritenuto non sufficiente la sottoposizione al paziente di un dépliant informativo nel quale siano descritte le modalità dell’intervento, al fine di esonerare il sanitario dalla responsabilità medica per conseguenze prevedibili del trattamento sanitario.

Il consenso, secondo la cassazione, deve essere rilasciato dal paziente dopo che a questi sia stato illustrato, in modo chiaro ed intellegibile, sia i risultati ottenibili con l’atto medico, sia la natura dell’intervento, sia i rischi dell’intervento e le possibili sue conseguenze negative.

La sottoposizione al paziente di un dépliant informativo che contenga solo la generica descrizione dell’intervento non è sufficiente a ritenere assolto l’obbligo gravante sul medico.