Con una recente sentenza in materia di responsabilità medica, la cassazione, delinea la ripartizione dell’onere probatorio tra paziente danneggiato e medico.
I giudici del palazzaccio affermano che il paziente che intenda reclamare un risarcimento a seguito di responsabilità medica deve provare il contratto (professionale) o il contatto sociale (es: il ricovero nella struttura ospedaliera) e l’insorgenza della malattia o il suo aggravamento (cioè l’inadempimento).
Il medico, a suo volta, è tenuto a provare che l’inadempimento non c’è stato, oppure che non è stato causa del danno, indicando quale sia stata l’altra causa che ha determinato il danno, causa non superabile con l’adeguata diligenza e non prevedibile.