La recente Riforma sulla filiazione ha riconosciuto non solo il diritto dei nonni a mantenere significativi rapporti coi nipoti, ma anche previsto la possibilità di ricorrere al giudice minorile per rimuovere gli ostacoli all’esercizio di tale diritto, sempre e comunque nell’esclusivo interesse dei nipoti minorenni.
Oltre a queste decisioni, il tribunale dei minori è competente per una serie di provvedimenti, fra i quali la decadenza, il controllo e reintegrazione della responsabilità genitoriale, nonché gli interventi a tutela dei minori in situazioni di disagio.
Questi ultimi, tuttavia, devono essere adottati dal giudice ordinario se è in corso un giudizio di separazione, divorzio o sul contrasto nell’esercizio della responsabilità genitoriale. Difatti, la Riforma ha sancito la competenza del tribunale ordinario per tutte le controversie riguardanti l’affidamento e il mantenimento dei figli, anche per i genitori non coniugati.
Ecco perché, secondo il tribunale milanese, è possibile per il giudice ordinario affidare il minore ai nonni in pendenza di un giudizio separazione: ciò non costituisce un’appropriazione delle competenze del giudice minorile, ma l’applicazione di facoltà tutelari riconosciute dalla legge, necessarie a reperire un luogo adatto alla sviluppo psico-fisico del fanciullo.