Convivente tutelato contro l’estromissione dell’abitazione comune

La convivenza è una formazione sociale che da vita ad un consorzio familiare.

Pur in assenza di matrimonio, la comunità di vita originata dalla convivenza si contraddistingue anch’essa, come il matrimonio, per la stabilità temporale, la condivisione di scopi di tempi e spazi.

Gli effetti della convivenza si esplicano anche tramite il potere di fatto sull’abitazione, vero centro della vita comune.

Tale potere si basa su interessi propri ad entrambi i conviventi, ben distinti da ragioni di mera ospitalità dell’uno nei confronti dell’altro, non proprietario dell’appartamento.

 

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Questo potere assume i connotati di una detenzione qualificata, ovvero di una situazione di continuità fisica con la cosa che, seppur caratterizzata da una preminenza del vero proprietario sulla stessa, viene esercitata dal detentore anche a proprio vantaggio.

Ecco perché il convivente legittimo proprietario, o l’erede di quest’ultimo, non possono estromettere violentemente o clandestinamente l’altro senza ricorrere all’autorità giudiziaria.

Il convivente escluso potrà pertanto agire (azione possessoria) per ottenere nuovamente il possesso dell’immobile.