La presenza e la causa dei postumi permanenti dovuti ad un sinistro devono essere sempre provati da chi ne chiede risarcimento.
Senza tale prova è impossibile per il giudice liquidare il danno conseguente.
In altre parole, non possono stimarsi in via equitativa i gradi di invalidità permanente, con una valutazione svincolata da applicazioni normative e basata solo sulla coscienza.
Solo dopo aver provato l’invalidità, secondo canoni giuridici e scientifici, sarà possibile ottenere un risarcimento, del caso determinato anche secondo criteri equitativi.
Quest’ultimi sono senz’altro applicabili per ristorare il danno terminale, patito dalla vittima e trasmissibile agli eredi. Si tratta di un pregiudizio che comprende un danno biologico da invalidità temporanea totale (dall’evento lesivo fino al decesso), cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico).
La liquidazione della prima voce può effettuarsi sulla base di criteri tabellari del tribunale, mentre la particolare natura della seconda comporta la necessità di affidarsi ad un criterio equitativo puro, considerando il caso concreto e l’enormità del pregiudizio.