L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà può giustificare l’addebito della separazione solo quando determini l’impossibilità di proseguire la convivenza coniugale.
Viceversa, se il tradimento matura quando la comunione materiale e spirituale è già deteriorata dall’altrui infedeltà pregressa, la relazione extraconiugale può apparire “relativamente giustificata”.
È quanto recentemente stabilito dalla Cassazione, che sottolinea come la relazione fedifraga debba essere valutata come una conseguenza della crisi matrimoniale, non la sua causa.