(Cass.civ.12781/2014)
Con la separazione consensuale può essere prevista una scadenza all’assegno di mantenimento, al termine della quale nulla è più dovuto al beneficiario.
In altre parole, dopo un certo periodo di tempo la parte beneficiaria non percepirà più l’assegno di mantenimento, consistente in versamenti periodici di denaro.
Tuttavia, la rinuncia, non incide sul successivo ed eventuale giudizio divorzile, e sulla possibilità per uno dei due coniugi di richiedere l’assegno in quel giudizio.
In sede di divorzio il giudice dovrà valutare le condizioni economiche delle parti, rapportandole al pregresso tenore di vita matrimoniale, accertando del caso il diritto di uno dei coniugi ad un assegno divorzile.