Legittimo l’addebito della separazione al marito violento e indifferente ai bisogni della famiglia (Cass. n. 16170/2014)
Regola generale, applicabile a tutte le cause di addebito della separazione: il comportamento che ha generato l’intollerabilità della convivenza o la fine del sodalizio deve essere la causa principale della separazione.
Considerato che la dichiarazione di addebito si basa su questo assunto, ben si comprende come tale comportamento non possa essere postumo alla convivenza, o successivo alla sua effettiva rottura!
Sicura causa di addebito sono i maltrattamenti o la violenza fisica e morale verso l’altro coniuge, mai giustificabili, nemmeno come reazione alla provocazione. Essi si traducono in un’aggressione all’integrità psicofisica e sociale, oltrepassando la soglia minima di solidarietà e rispetto necessaria alla convivenza.
Proprio per questo si sottraggono alla comparazione con gli atteggiamenti ritorsivi del coniuge vessato, impedendo al giudice di soppesarli nell’adozione del provvedimento di addebito.
Questo concetto è stato rimarcato dalla Cassazione, che si è recentemente pronunciata su una richiesta di modifica delle condizioni di separazione.
Sia dopo la separazione di fatto che in costanza di convivenza, un ex marito si era reso protagonista di una serie di episodi di infedeltà e violenza ai danni della moglie, oltretutto ammessi in sede giudiziale.
Tuttavia, lo stesso lamentava come la pronuncia di addebito posta a suo carico non avesse valutato il suo allontanamento forzoso dalla casa coniugale, impostogli dalla donna con atteggiamenti minacciosi.
Nel respingere il ricorso, il giudice di legittimità ha ricordato che “le violenze fisiche perpetrate (e ammesse) dal marito nei confronti della moglie giustificano di per sé l’addebito della separazione, senza necessità di compiere una valutazione comparativa con comportamenti dell’altro coniuge di non parti gravità”.