Perdita del lavoro e assegno di mantenimento

La perdita del lavoro è sufficiente per l’aumento dell’assegno di mantenimento?

Per la Cassazione (v. Cass.civ. ordinanza 12346 del 03.06.2014) chi perde il lavoro ha diritto di chiedere una modifica delle condizioni della separazione, ma non è detto che ciò comporti automaticamente un aumento dell’assegno di mantenimento.

Tre sono i presupposti per la concessione del mantenimento da parte del giudice: la separazione non deve essere addebitata al beneficiario dell’assegno; una disparità economica fra i coniugi; la mancanza di adeguati redditi propri.

L’accezione di “reddito” deve essere intesa in senso ampio, tale da ricomprendervi anche entità diverse dal denaro, purché suscettibili di valutazione economica. Vi rientrano, quindi, il patrimonio immobiliare, i titoli di credito, le partecipazioni in società, i proventi delle locazioni.

L’entità dell’assegno dipende dal tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, ma anche da una serie di circostanze non propriamente reddituali. Una fra queste è la concreta possibilità di svolgere un’attività lavorativa da parte del beneficiario, ed è certamente condizionata da alcuni fattori quali l’età, il mercato del lavoro, il grado d’istruzione, la salute e gli impegni connessi alla cura della prole.

 

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Ovviamente, chi richiede l’assegno deve essere in grado di provare lo squilibrio tra le posizioni economiche della coppia. Scompenso che ben può manifestarsi anche dopo la separazione personale, per situazioni che modificano l’assetto economico o relazionale originariamente stabilito.

E’ allora possibile chiedere una revisione giudiziale delle condizioni di separazione.

La perdita del lavoro può indubbiamente giustificare tale revisione, e con essa una richiesta di maggiorazione dell’assegno già percepito.

Tuttavia, questa causa da sola non basta per ottenere un aumento. Secondo i giudici di legittimità occorre pur sempre una valutazione concreta delle reali possibilità di occupazione, raffrontata a tutti i fattori suddetti.

Servirà una nuova comparazione degli interessi dei coniugi, accompagnata da una decisione motivata sulle capacità impiegatizie del beneficiario.