L’art. 19 TU immigrazione vieta l’espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
Il rilascio del permesso di soggiorno può quindi essere richiesto per motivi familiari ai sensi degli artt. 19 lett. C del TU Immigrazione e 28 del D.P.R 394/1999.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Arezzo il ricorrente aveva chiesto alla Questura di Arezzo, il permesso di soggiorno per motivi familiari, per se e per il figlio minore, adducendo di essere convivente con la sorella cittadina italiana.
La Questura di Arezzo aveva richiesto documentazione relativa al reddito e all’attività lavorativa svolta dalla data d’ingresso in Italia, del tutto irrilevanti poiché non richieste dall’art 19 TU Immigrazione. Infatti l’art. 28 DPR cit. è diretto a garantire lo straniero dall’allontanamento dal territorio dello Stato in presenza dei presupposti previsti dall’art. 19 T.U. Se lo straniero non può essere allontanato egli può, conseguentemente, soggiornare nello Stato e, sempre di conseguenza, gli deve essere rilasciato il permesso di soggiorno.
Nessun requisito di auto sostentamento deve essere perciò comprovato, in quanto non previsto da alcuna norma di legge specifica; non può perciò trovare applicazione la direttiva del Ministero dell’interno 01/03/2000, n. 291700 – Gazzetta Uff. 17/03/2000, n.64 – che detta disposizioni applicate “ai cittadini stranieri come individuati dall’art. 1 del testo unico e definisce i criteri per quantificare i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell’ambito delle condizioni per l’ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, ove previsto”.
Con ordinanza 7.2.14 il Tribunale di Arezzo ha accolto la tesi del ricorrente ordinando alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e condannandola al pagamento delle spese di lite.
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