Si può accedere all’abitazione di proprietà senza il consenso del coniuge assegnatario?
Il provvedimento d’assegnazione della casa familiare è adottato dal giudice in caso di separazione o divorzio.
La posizione dell’assegnatario assume importanza soprattutto nel caso in cui il coniuge, estromesso, sia il proprietario dell’immobile.
A tutela del primo, è prevista la trascrizione dell’assegnazione nei registri immobiliari, che rende opponibile il diritto di abitazione ai terzi.
Ma tale circostanza, ed i poteri che ne conseguono, possono arrivare a impedire l’accesso all’immobile a chi ne è il legittimo proprietario?
La risposta arriva dalla Cassazione, che ha recentemente confermato una condanna per violazione di domicilio a carico di un coniuge che si era arbitrariamente introdotto nell’abitazione assegnata all’ex consorte.
L’estromesso rimane formalmente proprietario dell’abitazione, ma è privato del diritto al suo godimento, che passa al coniuge beneficiario del provvedimento giudiziale.
La forza dissuasiva della sanzione penale si aggiunge cosi al classico rimedio del “cambio di serratura”.