Rimborso spese per il mantenimento del figlio

Il genitore che ha mantenuto il figlio dalla nascita può chiedere il rimborso delle spese sostenute all’altro genitore che ha poi riconosciuto il figlio (oppure in caso di accertamento giudiziale della paternità o maternità)?

La risposta è si. Così almeno ha detto la Suprema Corte (n.3559 del 14.02.2014).

Ma come si determina credito?

Spesso, infatti, il genitore che ha affrontato da solo le spese di mantenimento del figlio non sempre ha la prova di quanto ha pagato, ad esempio, per il vitto, i vestiti, i divertimenti ecc. ecc. del piccolo.

La cassazione ha precisato che la quantificazione delle somme può essere fatta dal giudice anche in via equitativa.

Infatti, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, cioè secondo la sua coscienza, comparando gli interessi delle parti e non seguendo specifiche norme di diritto.

 

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Nella sentenza della cassazione viene evidenziato come “il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretta ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole”.

Nel caso di specie, una donna non lamentava il ricorso al criterio equitativo, ma l’esiguità dell’importo annuo riconosciutole, se confrontato con le statistiche ISTAT relative al costo di mantenimento di un figlio da zero a tre anni nel periodo fra il 2003 e 2004.

La Cassazione ha riconosciuto come tale ragionamento possa porsi in contrasto col carattere equitativo della liquidazione, e non avrebbe comunque risposto all’esigenza di “far corrispondere esattamente, in assenza di prove specifiche sul punto, l’indennizzo liquidato all’importo annualmente sostenuto per sopperire alle esigenze mutevoli di una bambina in tenera età.” Un’indicizzazione statistica disancorata quindi da valutazioni concrete.

Quest’ultime devono invece giustamente rapportarsi con le condizioni di reddito alle parti, nonché con eventuali esigenze particolari, che per il contenzioso esaminato si concretavano nel mantenimento di altri figli nati da precedenti relazioni.