L’intollerabilità di convivenza è colpa di entrambi

L’intollerabilità di convivenza può avere una motivazione molteplice. A volte è indipendente dai coniugi (come per le malattie mentali), altre non dipende da scelte consapevoli o errate (vedi incompatibilità caratteriale), altre ancora deriva dalla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio (le relazioni extraconiugali).

Quando la separazione va addebitata all’uno o all’altro coniuge?

La valutazione dell’addebito non è automatica, ma dipende da una precisa domanda da parte del coniuge che si sente “offeso” e che imputa all’altro di essere la causa della rottura del vincolo matrimoniale.

Quale è la causa principale della “colpa”? Nella maggior parte dei casi è il comportamento contrario agli obblighi matrimoniali. Dai maltrattamenti (anche psicologici), alla violenza fisica o morale, anche episodica, alla mancanza di rapporti affettivi a causa del calo di desiderio e attrazione sessuale, oppure alla classica infedeltà.

Ma il coniuge in colpa, in sostanza, quali conseguenze subisce?

In breve: la perdita del diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento, l’esclusione dall’eredità, durante il periodo di separazione. Nulla riguardo ai figli, a meno che non siano stati costoro le vittime del maltrattamento o della violenza, è chiaro!

 

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La violazione dei doveri matrimoniali, quando assume connotati di particolare gravità, può essere anche causa di risarcimento del danno.

La separazione giudiziale con richiesta di addebito, il più delle volte, finisce con una sentenza che, accogliendo la domanda, pone a carico di uno dei due coniugi la responsabilità del fallimento.

Ma non sempre è così. In alcuni casi la separazione può anche essere addebitata a tutti e due i coniugi.

In un caso recentemente risolto dalla cassazione la moglie aveva pubblicamente accusato il marito di intrattenere una relazione incestuosa con la sorella, senza fornirne però alcuna prova. In seguito, l’uomo, l’aveva più volte ingiuriata, denigrata, percossa e privata dei mezzi di sussistenza.

La donna lamentava, inoltre, una mancanza di intimità coniugale, ed il fatto che il marito l’avesse costretta a fare da domestica e badante al suocero. Entrambi avevano chiesto l’addebito reciproco.

La cassazione li ha accontentati!

Ha infatti confermato la sentenza di merito, ritenendo i comportamenti posti in essere dai coniugi gravemente contrari al dovere di rispetto che deriva dal matrimonio, tali da violare in modo irrimediabile la comunione materiale e spirituale, con conseguenze tali da comportare la corresponsabilità della separazione.